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ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) - NOVITA' DAL 1 LUGLIO 2009
A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili (con le sole eccezioni previste all'art. 3 comma 3) devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto all’art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale normativa è stata successivamente modificata dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal D.L. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali
(art. 6 comma 9), l’attestato in parola (ACE) era sostituito a tutti
gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).
In linea di massima può affermarsi che obbligo di dotazione riferito
agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi
di ristrutturazione particolarmente rilevante (realizzati in forza
di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e
presentata in data successiva all’8 ottobre 2005) grava in capo al
costruttore, per tutti gli altri edifici l’obbligo di dotazione è
previsto in capo al venditore.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 co. 7 del decreto, il
costruttore che non consegni al proprietario contestualmente
all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1)
l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore
a 30.000 euro.
La Regione Veneto non ha emanato norme che prevedano l'obbligatoria
allegazione all'atto traslativo dell'ACE.
L'attestato di qualificazione energetica (AQE) è il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni
di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza
dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso
specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico
edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto
all'articolo 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è
facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di
semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
A questo scopo l'attestato comprende anche l'indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in
relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché
i possibili passaggi di classe a seguito dell’eventuale
realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad
evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica
dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel
sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento
all'edificio medesimo.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La certificazione energetica
degli edifici è uno strumento
voluto dalla Direttiva 2002/91/CE e prescritto dal D.Lgs.
192/05 per introdurre il parametro “efficienza
energetica” come nuovo valore del mercato edilizio, per
sensibilizzare l’utente finale in
riferimento alle problematiche energetiche – ambientali.
IL D.M. 26/06/2009
Le Linee Guida
Nazionali (abbreviate LGN) per la certificazione energetica sono
contenute nel D.M.
26/06/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Luglio 2009 e
in vigore dal 25 Luglio 2009. Il decreto si compone di otto articoli
e di due allegati: le Linee Guida Nazionali per la certificazione
energetica sono contenute nell’Allegato A, mentre nell’Allegato B
sono elencate e aggiornate le norme tecniche di riferimento che
erano contenute nell’Allegato M del D.Lgs. 192/05.
LE LINEE GUIDA NAZIONALI (All. A del D.M. 26/09/2009)
-
Campo di Applicazione (Paragrafo 2)
-
Indicatore di Prestazione Energetica (Paragrafo 3)
-
Metodi per la determinazione della prestazione (Paragrafo 4)
-
Fabbisogno Estivo (Paragrafo 6)
-
Certificazione di singoli appartamenti (Paragrafo 7.5)
-
Procedura di Certificazione (Paragrafo 8)
LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA (Paragrafo 7.2)
La classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi
rappresentative dei singoli servizi energetici certificati:
riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e
illuminazione.
Attualmente si avvia la certificazione energetica limitando la
valutazione all’indice di prestazione ai servizi di climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria, in funzione dei
Gradi/Giorno e S/V dell’edificio
Segue un esempio di classificazione energetica degli edifici:
La
classificazione energetica degli edifici

QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE: AQE e ACE
Negli allegati delle Linee Guida Nazionali sono riportati i modelli
degli Attestati di
Qualificazione e Certificazione energetica
|
AQE, Attestato di Qualificazione energetica |
ACE, Attestato di Certificazione Energetica |
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Obblighi |
E’ obbligatorio per tutti i tipi di
intervento definiti dal D.Lgs 192/05 ad esclusione delle
ristrutturazioni parziali, consegnato per ottenere la fine
lavori (D.M.26/06/09-LGN, Par.8) |
E’ obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione
e per gli interventi di ristrutturazione integrale
per edifici con Sup. utile > 1000 mq. (D.Lgs.192/05, Art. 6) |
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Finalità |
Strumento di controllo
delle prestazioni energetiche
dell’edificio per ottenere la fine lavori (D.Lgs.
192/05, Art.8 comma 2) |
Strumento d’informazione
per l’acquirente o conduttore circa le prestazioni e il
grado di efficienza energetica dell’edificio (D. Lgs.192/05,
Art.6 commi 3 e 4) |
