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ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) - NOVITA' DAL 1 LUGLIO 2009

A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili (con le sole eccezioni previste all'art. 3 comma 3) devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto all’art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale normativa è stata successivamente modificata dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal D.L. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

 

Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9), l’attestato in parola (ACE) era sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).
In linea di massima può affermarsi che obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione particolarmente rilevante (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8 ottobre 2005) grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 co. 7 del decreto, il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
La Regione Veneto non ha emanato norme che prevedano l'obbligatoria allegazione all'atto traslativo dell'ACE.

 

L'attestato di qualificazione energetica (AQE) è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'articolo 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A questo scopo l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito dell’eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica degli edifici è uno strumento  voluto dalla Direttiva 2002/91/CE e prescritto dal D.Lgs. 192/05 per introdurre il parametro “efficienza energetica” come nuovo valore del mercato edilizio, per sensibilizzare l’utente finale  in riferimento alle problematiche energetiche – ambientali.

IL D.M. 26/06/2009

Le  Linee Guida Nazionali (abbreviate LGN) per la certificazione energetica sono contenute nel D.M. 26/06/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Luglio 2009 e in vigore dal 25 Luglio 2009. Il decreto si compone di otto articoli e di due allegati: le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica sono contenute nell’Allegato A, mentre nell’Allegato B sono elencate e aggiornate le norme tecniche di riferimento che erano contenute nell’Allegato M del D.Lgs. 192/05.

LE LINEE GUIDA NAZIONALI (All. A del D.M. 26/09/2009)

  • Campo di Applicazione (Paragrafo 2)

  • Indicatore di Prestazione Energetica (Paragrafo 3)

  • Metodi per la determinazione della prestazione (Paragrafo 4)

  • Fabbisogno Estivo (Paragrafo 6)

  • Certificazione di singoli appartamenti (Paragrafo 7.5)

  • Procedura di Certificazione (Paragrafo 8)

LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA (Paragrafo 7.2)

La classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione.

Attualmente si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione all’indice di prestazione ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, in funzione dei Gradi/Giorno e S/V dell’edificio

Segue un esempio di classificazione energetica degli edifici:

La classificazione energetica degli edifici

certificazione-energetica

QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE: AQE e ACE

Negli allegati delle Linee Guida Nazionali sono riportati i modelli degli Attestati di Qualificazione e Certificazione energetica

 

AQE, Attestato di Qualificazione energetica

ACE, Attestato di Certificazione Energetica

Obblighi

E’ obbligatorio per tutti i tipi di intervento definiti dal D.Lgs 192/05 ad esclusione delle ristrutturazioni parziali, consegnato per ottenere la fine lavori (D.M.26/06/09-LGN, Par.8)

E’ obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione  e per gli interventi di ristrutturazione integrale per edifici con Sup. utile > 1000 mq. (D.Lgs.192/05, Art. 6)

Finalità

Strumento di controllo delle prestazioni energetiche  dell’edificio per ottenere la fine lavori (D.Lgs. 192/05, Art.8 comma 2)

Strumento d’informazione per l’acquirente o conduttore circa le prestazioni e il grado di efficienza energetica dell’edificio (D. Lgs.192/05, Art.6 commi 3 e 4)

Numero verde

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